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I dati non verranno ceduti a terzi e non saranno utilizzati per inviare
nessuna proposta commerciale.
In
base a quanto contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
l'interessato a facoltà di richiedere la modifica e / o la
cancellazione dei propri dati personali, presso gli archivi
dell'associazione.
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n° 196 - DIRITTI DELL' INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere informazioni:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2.
I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
in
base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
da
un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base a
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla
tutela della loro stabilità;
ai sensi dell'articolo 24, comma
1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
per ragioni di
giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o
il Ministero della giustizia;
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3.
Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi
ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1.
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte,
in particolare:
ad agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati
che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione
per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di
dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi,
salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
8.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che
il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.